Obblighi in materia di sicurezza per datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori
Sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 34,
comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.
La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività
aziendale: basso, medio, alto.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della
formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs. n. 81/2008. Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere
confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
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Proprio per questo la formazione non può essere standardizzata, ma progettata e costruita ad hoc; ascoltiamo l’azienda per proporre una formazione mirata ed articolata per obiettivi.
Le attività di formazione professionale possono essere attivate utilizzando risorse a valere sui fondi strutturali e sui fondi interprofessionali